In questa sezione vi teniamo aggiornati sulle novità con alcuni FLASH DI DIRITTO.
OGGI 5 APRILE 2020:
OGGI 31.3.2020: UTILIZZO DI WHATSAPP DA PARTE DEI MINORI E VIGILANZA
Oggi esaminiamo in flash una sentenza del Tribunale di Caltanisetta dello scorso ottobre.
Il fatto riguarda un minore che, utilizzando whatsapp, minacciava ripetutamente una coetanea al punto che la ragazza veniva colpita da un grave stato di ansia e preoccupazione per l’incolumità propria e dei propri cari, tale da farle modificare anche le proprie abitudini di vita.
Degno di nota all’interno della pronuncia, il riferimento alla responsabilità genitoriale. In considerazione dei pericoli che sono insiti nell’utilizzo della rete e degli strumenti informatici da parte dei minori, si ribadisce nella pronuncia quanto già assodato ormai in dottrina e nella giurisprudenza, vale a dire che i genitori sono tenuti moralmente e giuridicamente ad educare i minori al corretto utilizzo di questi mezzi sia attraverso una limitazione nel loro utilizzo, sia nella condivisione dei contenuti insieme ai figli.
Ecco che, quindi, un utilizzo scorretto degli strumenti telematici potrebbe essere valutato dal Giudice come sintomo di una carente educazione del minore e omessa vigilanza da parte dei genitori.
La sentenza dell’8 ottobre 2019 ci ricorda testualmente che “senza dubbio l’impiego di tali mezzi consente l’esercizio di un diritto di libertà, ossia del diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee: in particolare il diritto all’informazione e alla comunicazione, riconducibile alla libertà di espressione ai sensi del primo comma dell’art. 10 della Convenzione di Roma del 1950, costituisce un interesse fondamentale della persona umana; la libertà di espressione, al livello sovranazionale, è altresì tutelata dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre del 2000; nella Costituzione la libertà di comunicazione trova poi garanzia e riconoscimento nell’art. 21 che sancisce il diritto di ogni persona di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione; il suddetto diritto trova tuttavia un limite nella tutela della dignità della persona specie se minore di età: i minori sono infatti soggetti deboli e, in quanto tali, necessitano di apposita tutela, non avendo ancora raggiunto un’adeguata maturità ed essendo ancora in corso il processo relativo alla loro formazione; a questo proposito la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2006, n. 19069) ha affermato la necessità di tutela del minore nell’ambito del mondo della comunicazione, facendo riferimento in particolare all’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989, che sancisce il diritto di ogni minore a non subire interferenze arbitrarie o illegali con riferimento alla vita privata, alla sua corrispondenza o al suo domicilio; è altresì riconosciuto il diritto del minore a non subire lesioni alla sua reputazione e al suo onore…”.
Il Tribunale di Caltanisetta ci aiuta a non dimenticare che l’educazione genitoriale deve essere anche “finalizzata ad evitare, in senso più generale, che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica” e che “ l’adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è, inoltre, strettamente connesso all’estrema pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti”.
Come rimedio nella fattispecie concreta, il Tribunale dei Minori ha infine stabilito che, vista la condotta anomala del minore e la potenziale pericolosità del mezzo utilizzato, si rendeva necessaria una attività di monitoraggio e supporto sia del minore che della madre per verificarne le effettive capacità educative e di vigilanza del genitore ed aveva incaricato il Servizio Sociale competente per territorio.
Al di là della sentenza citata è evidente che si apre altresì lo scenario di una responsabilità ex art 2048 codice civile per il danno cagionato dal fatto illecito dei propri figli. Responsabilità cui fa da contrappunto, non dimentichiamolo, il giusto risarcimento del danno per la vittima.
Studio Legale Vizzolesi Avvocato Annamaria Vizzolesi
OGGI 28.3.2020: SCUOLA PRIVATA E CHIUSURA PER EMERGENZA CORONAVIRUS. LA RETTA VA PAGATA?
In questi giorni i clienti mi pongono questa domanda: mio figlio frequenta una scuola privata. Essendo le scuole chiuse per un mese o più, devo continuare a pagare?
Ciò che va premesso è che il contratto che si sottoscrive (perché di contratto stiamo parlando) all’atto dell’iscrizione a scuola di nostro figlio, è un contratto cosiddetto “sinallagmatico”, vale a dire a prestazioni corrispettive.
L’obbligo di pagare la retta in capo al genitore fa da contrappunto all’obbligo della scuola di fornire la propria prestazione.
Nel nostro ordinamento giuridico, l’art 1463 del codice civile recita così: “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”. Correlativamente, l’art 1256 ci dice che “ l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile ….”
Ebbene, è chiaro che la scuola non può più fornire la prestazione di cui al contratto sottoscritto ( non può tenere lezioni con gli alunni in aula) e, trattandosi di contratto sinallagmatico, dovrebbe venire meno l’obbligo per il genitore di pagare la retta o dovrebbe essere disposta la restituzione delle somme già pagate.
Tuttavia la questione non è così semplice.
La prestazione della scuola è diventata davvero di impossibile esecuzione? O una prestazione viene comunque fornita?
Da subito le scuole si sono attrezzate per la didattica a distanza e i docenti si connettono quotidianamente con gli studenti, somministrando lezioni on line, assegnando e correggendo compiti, riadattando le attività prima svolte in classe a questa nuova metodologia.
Spesso con sforzi notevoli dei singoli docenti e tanta buona volontà nel riconvertirsi come insegnanti a distanza, per non far sentire ai ragazzi ancora di più il peso di questa calamità che tutti stiamo vivendo.
La didattica on line tuttavia, se valutata economicamente e giuridicamente dalla parte del fruitore, è certo un qualcosa di nuovo e diverso rispetto alla prestazione originariamente pattuita e si potrebbe pensare ad un accordo tra le parti per ridefinire il corrispettivo ( in altri termini, rimodulare la retta). Rimodulazione che deve anche tenere conto delle problematiche connesse alla spesa di baby sitting per quei genitori che continuano a lavorare e si trovano nella necessità di reperire soluzione alternativa per l’accudimento dei figli durante la giornata.
Resta inteso che, se all’inizio del rapporto contrattuale era prevista espressamente l’erogazione della prestazione anche con la modalità alternativa telematica, si renderebbe inapplicabile l’art 1463 e la retta sarebbe in ogni caso da corrispondere.
Riteniamo che diverso discorso debba applicarsi agli asili nido ed alle scuole materne private, poiché nessuna prestazione alternativa viene fornita dalla struttura e pertanto non è dovuta la retta mensile.
Studio Legale Vizzolesi Avvocato Annamaria Vizzolesi